Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 29/12/2000 n. 441

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica).

1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'àmbito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonchè di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". "Art. 10 (Commissione consultiva per la danza).

1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile l985, n. 163.".

- Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota all'art. 9.

-L'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così dispone: "2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali". Nota all'art. 11:

- L'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recita: "Art. 16 (Catalogazione) . (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza".

-Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti: "Art. 6 (Organizzazione del Ministero).

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonchè i musei dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'archivio centrale dello Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.". "Art. 9 (Scuole di formazione e studio).

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3, si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".

- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, così dispone: "Art. 8 (Consultabilità di documenti).

1. (omissis).

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito";

b) (omissis);

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: "nonchè dell'art. 21 bis". Note all'art. 12:

-Per l'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda le note all'art. 1.

- L'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 è il seguente: "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome).

1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.".

- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

- L'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, così recita: "Art. 7 (Il soprintendente regionale).

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione. A tal fine provvede:

 

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